L’allestimento dei ponteggi edili e la sicurezza

La sicurezza sui luoghi di lavoro è una tematica sicuramente molto attuale, di fondamentale importanza e che coinvolge da vicino, aldilà delle responsabilità del datore di lavoro, anche i singoli operatori e lavoratori che sono coinvolti all’interno dei cantieri. La sicurezza infatti riguarda tutti, e questo vale anche per quanto riguarda i lavori di allestimento dei ponteggi edili.

L’allestimento dei ponteggi edili consiste in un’attività fondamentale nell’ambito di un cantiere, ma allo stesso tempo sottoposta a stringenti requisiti e norme di sicurezza.

Per evitare incidenti sul lavoro anche molto pericolosi potenzialmente mortali, la legge disciplina in maniera particolare quali sono gli adempimenti delle aziende per i cantieri edili con i ponteggi, nonché quali siano gli operai da formare per poter maneggiare, per montare e smontare i ponteggi o procedere alla loro trasformazione.

In particolare, nei cantieri dove sono utilizzati dei ponteggi, deve essere mantenuta la copia della documentazione prevista dall’art. 131 del D.lgs. 81/2008, (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), comma 6, da dove venisse richiesto dall’autorità di vigilanza. Si tratta della copia dell’autorizzazione dell’istruzione e schemi che deve essere richiesto da chi intende impiegare ponteggi al fabbricante, nonché la copia del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

Addetti ai ponteggi e sicurezza: cosa dice la legge

La legge prevede anche degli obblighi di formazione per coloro che sono addetti al montaggio, allo smontaggio, alla trasformazione dei ponteggi, per garantire che essi siano in grado di applicare sempre norme di sicurezza per il lavoro: per garantire la sicurezza nell’allestimento ponteggi noi consigliamo di affidarvi sempre delle imprese specializzate che abbiano le certificazioni previste dalla legge, il che può garantire una maggiore sicurezza e stabilità. Infatti la legge prevede che tutte quelle attività che sono connesse ai ponteggi non possono essere svolte da un operaio qualsiasi, ma devono essere svolte solamente da soggetti che siano abilitati e formati.

Anche in questo caso la normativa di riferimento è sempre il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), in particolare l’art. 136 e l’allegato XXi del d.lgs. citato. La normativa di riferimento prevede che sia il datore di lavoro a redigere, sfruttando le competenze di un soggetto a DOC, il cosiddetto piano di montaggio, usa il montaggio, tenendo conto delle complessità dei ponteggi. Inoltre è responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che i ponteggi vengono montati, smontati e trasformati solamente sotto la sorveglianza diretta del preposto che deve sorvegliare quindi tutti momenti della gestione dei ponteggi, che il lavoro venga sempre eseguito a regola d’arte, che lavoro sia conforme al piano citato, e che i lavoratori che vi partecipino abbiano ricevuto una formazione adeguata rispetto al tipo di lavoro che devono svolgere.

Formazione dei lavoratori addetti ai ponteggi

La formazione per i soggetti, lavoratori e preposto, che dovranno occuparsi del montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio ha una durata di 28 ore e si basa su nozioni teoriche e pratiche.

In particolare ai lavoratori in questione viene richiesto di comprendere e studiare il piano di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, di adottare tutte le norme e le precauzioni per la sicurezza che sono richieste durante le fasi, in conformità alla legge; di adottare tutte le misure di prevenzione che sono volte a evitare il verificarsi di incidenti, la caduta di oggetti o di persone; di dotarsi sempre delle misure di sicurezza che tengono conto anche delle condizioni del cantiere, delle condizioni metereologiche; di conoscere e applicare le condizioni di carico massimo; di conoscere e di tenere sotto controllo ogni altro rischio che possa verificarsi nel corso delle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione ponteggio. Oltre all’obbligo formativo, l’allegato al decreto legislativo prevede anche l’obbligo di aggiornamento periodico della durata minima di quattro ore, di cui almeno tre ore di contenuti pratici, il che consente appunto di mantenere costantemente aggiornati i lavoratori sulle pratiche di sicurezza per l’allestimento dei ponteggi edili.